F.A.Q. le domande più frequenti....
1. quali sono le prestazioni contrattuali che il FIADA eroga all’impresa artigiana? |
L'impresa artigiana aderente riceve dal FIADA i rimborsi in caso di: Nella copertura che il F.I.A.D.A. garantisce sono compresi anche i contributi previdenziali. |
2. Quali sono le modalità di presentazione della domanda di rimborso? |
Il datore di lavoro che ha anticipato ai propri dipendenti le prestazioni dovute a integrazione di quanto corrisposto dagli istituti assicuratori, deve presentare richiesta agli uffici del FIADA entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Fondo stesso, che dovrà essere compilata, a cura del richiedente, ed a cui dovranno allegarsi la busta paga del dipendente, inerente al mese in cui l'evento si è verificato, nonchè le relative certificazioni mediche. Il Fondo, riscontrata la regolarità della richiesta di rimborso, la pone in liquidazione entro il mese successivo a quello in cui il richiedente ha provveduto ad effettuare i versamenti che sono a suo carico. |
3. In caso di spese per motivi di salute sono previsti dei rimborsi? |
Si’, il FIADA eroga anche delle prestazioni integrative di natura extracontrattuale a titolo di contributo alle spese sostenute per motivi di salute sia dai titolari delle imprese che dai dipendenti: Concorso spese per protesi dentarie: viene erogato per protesi di costo maggiore di € 130, con un contributo di percentuale variabile a seconda della anzianità di iscrizione al Fondo, con un massimale di € 645, e un massimo di 2 rimborsi nell'arco della vita lavorativa, intervallati da minimo 5 anni; Concorso spese per apparecchi acustici, per protesi e presidi ortopedici, per occhiali da vista e lenti a contatto: il concorso spese è nella misura del 50%, con un tetto massimo fissato in € 103 per protesi, presidi ortopedici e occhiali, in € 258 per protesi oculistiche, e in € 516 per apparecchi acustici, con un massimo di 3 rimborsi non ripetibili prima di 4 anni. Occorre l'iscrizione al Fondo da almeno 1 anno. |
4. Ci sono prestazioni in caso di riduzione della capacità lavorativa del lavoratore? |
Se un infortunio sul lavoro provoca la riduzione della capacità lavorativa non minore del 33% accertata dall'Inail, o il decesso del lavoratore, il FIADA riconosce un contributo una tantum agli iscritti da almeno un anno, o agli eredi legittimi che presentino domanda: € 2582 per morte o inabilità permanente superiore al 90% € 1550 in caso di inabilità permanente tra 51% e 90%; € 775, in caso di inabilità permanente superiore al 33%. |
5. Nel caso in cui la malattia si prolunghi oltre i periodi coperti dalle integrazioni economiche previste nei contratti collettivi, il Fiada può intervenire? |
In un caso di questo tipo il Fiada, su richiesta del lavoratore interessato, previa delibera del C.d.A., può erogare un contributo di carattere eccezionale. |
6. Può capitare che, per una serie di motivi di vario genere, la produzione di una impresa artigiana subisca una temporanea riduzione: in tal caso come opera il Fiada? |
Dal 2007 il Fiada ha introdotto delle prestazioni a sostegno del reddito in 5 casi di riduzione temporanea dell'attività lavorativa: 1. Calamità naturali ed eventi atmosferici che provochino danni documentati; 2. Fermo dell'Autorità giudiziaria in seguito a infortunio sul luogo di lavoro; 3. Ricovero del datore di lavoro per più di 3 gioni, con conseguente impedimento al normale svolgimento dell'attività lavorativa; 4. Innovazioni tecnologiche a seguito dell'introduzione di nuovi macchinari; in tal caso, se occorre anche una attività formativa finalizzata a formare il personale sull'uso delle nuove macchine, oltre al sostegno al reddito, il Fiada erogherà un contributo all'azienda; 5. Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. In questi casi il Fiada eroga una prestazione pari al 50% della retribuzione persa dal singolo lavoratore a seguito della riduzione di attività . La ditta deve aderire al Fiada da almeno 2 anni. La copertura è di massimo 10 giorni. |
7. Chi può iscriversi al FIADA? |
Sono iscrivibili al Fondo le imprese artigiane della Provincia di Grosseto, e i loro dipendenti, anche apprendisti, con esclusione dei collaboratori familiari e del personale adibito a mansioni impiegatizie. Non possono iscriversi le imprese edili. |
8. Come ci si iscrive al Fiada? |
E' semplicissimo, non è prevista la compilazione di un vero e proprio modulo di adesione, è sufficiente che il titolare dia mandato allo studio professionale o alla associazione che gli redige le buste paga di provvedere al pagamento dei contributi, che vengono quantificati sulla base del monte salari lordo. |
9. Quanto costa l'adesione al Fiada? |
Il contributo che i datori di lavoro devono versare al Fondo è pari al 1,5% della somma delle retribuzioni mensili lorde corrisposte ai dipendenti. E' inoltre richiesto, per ciascun dipendente, un ulteriore contributo, a titolo di quota paritetica di servizio, ammontante allo 0,60% della singola retribuzione mensile lorda, corrisposto per metà (0.30%) dal datore di lavoro, per metà dal lavoratore tramite detrazione dalla busta paga. In pratica il Fiada non costa più di un caffè al giorno! |
10. Come si può pagare il Fiada? |
Abbiamo cercato di differenziare i sistemi di pagamento, in modo che ogni ditta possa scegliere quello che ritiene più semplice: si può pagare tramite accredito su conto corrente bancario, andando in banca o on line; oppure recandosi direttamente presso gli uffici del Fondo, e infine tramite versamento su conto corrente postale. In tutti i casi occorre trasmettere al Fondo copia della modulistica utilizzata, contenente la denuncia dei lavoratori occupati. |
11. Il F.I.A.D.A. aiuta le imprese sui costi della sicurezza? |
Vengono rimborsati i costi sostenuti dall'imprenditore per adempiere ad alcuni degli obblighi relativi alla sicurezza. Si alleggerisce l'impresa da gravosi adempimenti burocratici che sono obbligatori, e nel contempo si promuove la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. |
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